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Notizia 06/10/2020

Imu sulle parti comuni in condominio


Tra gli immobili per cui versare l'IMU ci sono anche i locali a uso comune degli edifici condominiali, perché a questi è attribuita un'autonoma rendita catastale. Tra questi si trovano la portineria, il parcheggio condominiale e il locale a uso lavanderia.

Chi deve versare l'IMU per queste aree? Il singolo condomino per i millessimi di proprietà o l'Amministratore di condominio?



A pagare, in base all'articolo 1130 del codice civile, è l'Amministratore, che poi si rifa, in base ai millesimi posseduti, sui singoli condomini.

Si ricorda il principio della vecchia IMU dall’art. 9, D.lgs. n. 23/2011, secondo cui le parti condominiali comuni, a cui sono attribuite anche autonome rendite catastali non possono considerarsi beni di proprietà dei singoli condomini. Tale principio non è stato modificato nemmeno con riferimento alla nuova IMU in vigore dal 1° gennaio 2020 ed introdotta dalla manovra di bilancio 2020.

Il dovere di eseguire il versamento anche per la nuova IMU da parte dell’Amministratore di condominio è sancito dal comma 768 della richiamata Legge di bilancio 2020 dove si legge che “Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini”.


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