
15/11/2017
Condomini e Tassa sui Rifiuti
La tassa sui Rifiuti è una tassa di scopo, e per tale ragione la TIA non è assoggettabile ad IVAControversia LegaleA seguire riportiamo il senso della controversia che è esplosa tra condomini e in generale per tutti coloro che in determinati luoghi d’Italia si sono visti raddoppiare e/o aumentare considerevolmente la Tassa sui Rifiuti. La sentenza proviene dal Tribunale di Firenze ed è datata 31 ottobre 2017, con n. 3505 riguarda nel merito l'applicazione dell'Iva sulla tassa dei rifiuti.
Tale controversia attraverso la quale un contribuente (quindi anche un condomino) fa richiesta ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali, della restituzione della somma corrisposta, a titolo di I.V.A., in virtù del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (il cui acronimo è TIA), riguarda la giurisdizione ordinaria, perché la controversia in oggetto non ricade in un rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione, ma è inerente un rapporto di natura privatistica tra privati.Questo il senso della
Sentenza sopra esposta, e molto recente come visto.
La Tassa sui RifiutiLa Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) era stata quindi sottoposta a regime di IVA, cosa che non poteva avvenire secondo la Sentenza espressa, ciò a causa di un fattore determinante, quello per cui trattasi di un servizio che per quanto privato, ovvero affidato a privati nella sua gestione, resta un servizio al cittadino.
Il primo
Comune d’Italia ad essere condannato in tal senso è stato quello di Firenze.
L’IVA secondo il ricorrente, sarebbe stata pagata in maniera indebita visto che palesemente in contrasto con i principi dati ed espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione inerenti il merito della natura tributaria della TIA che non si può assoggettare ad IVA.
E’ bene conoscere la dinamica di tale questione visto che sono molteplici i Comuni coinvolti che attualmente richiedono a ragione il rimborso per gli eccessi pagati in precedenza, tanti anche i condomini che si sono visti recapitare bollette del
servizio molto maggiori nelle loro cifre di quelle che dovevano effettivamente pagare.
Inoltre l’IVA in questo caso, e per tale Tributo, ricade eventualmente nelle accise.
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