
In alcuni casi le
delibere assembleari possono essere viziate da irregolarità che possono riguardare la forma o il contenuto dell’atto. A causa di questi vizi la delibera può essere annullabile o nulla, comportando gravi conseguenze sia per il condominio stesso, il quale nel caso in cui la delibera venga impugnata può trovarsi a non poter vedere esecutiva la delibera stessa, che in capo all’amministratore condominiale.
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Nel qual caso l’amministratore si rendesse conto che la delibera sia affetta da vizi, può decidere di
sostituirla, convocando nuovamente l’Assise condominiale e rimuovendo l’irregolarità dell’atto,
evitando così le conseguenze pregiudizievoli dell’impugnazione.
La semplice sostituzione, però, può non essere sufficiente ad esimere la delibera dai vizi. A sancirlo, il
Tribunale di Lucca con sentenza datata 23 gennaio 2014. Il giudice, infatti, deve
verificare la condizione oggettiva per cui la causa di invalidità sia effettivamente stata rimossa, e soprattutto deve verificare se la nuova delibera sia o meno viziata a sua volta: questo per evitare che nel corso dell’assemblea venga approvata una delibera che di fatto sostituisca la precedente rimuovendo il vizio causa di impugnativa, di fatto aggiungendone un altro.