
Il compito principale dell’amministratore, come sancito dall’art. 1130 del codice civile successivo alla riforma, è quello di
eseguire le delibere approvate dall’assemblea condominiale e, quindi, anche di difendere l’esecutività di tali delibere.
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A ribadire il concetto è la
Suprema Corte di Cassazione, che con la
sentenza n. 1451 del 23 gennaio 2014, ha sancito la facoltà dell’amministratore condominiale di impugnare autonomamente, senza quindi il bisogno dell’autorizzazione dell’assise condominiale, l’eventuale delibera annullata.
L’orientamento precedente era nel senso opposto, orientamento aspramente criticato dalla sentenza n. 1451. La
Suprema Corte, infatti, ritiene inutile questo iperassemblearismo che in passato ha condotto a richiedere il nulla osta anche per rispondere giudizialmente alle delibere annullate.
Gli ermellini, inoltre, hanno chiarito come
l’amministratore debba difendere l’efficacia delle delibere, in quanto tale potere rientra in quelli stabiliti nell’art. 1130, primo comma, per il quale l’amministratore gode della
rappresentanza processuale sia attiva che passiva. I precedenti orientamenti della Corte, quindi appaiono completamente infondati e oltremodo onerosi in termini di tempo per l’Assise condominiale e l’amministratore.