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Notizia 29/08/2018

Sismabonus


Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, modificato dal decreto ministeriale del 7 marzo 2017 n. 65, sono stati forniti i principi ed i metodi per la classificazione della vulnerabilità sismica, e quindi della valutazione della classe di rischio degli edifici, utilizzando procedure standardizzate, omogenee in tutto il territorio nazionale.








Il notevole fabbisogno economico necessario per l’adeguamento sismico delle costruzioni esistenti, a fronte invece di scarse risorse disponibili, ha posto il problema se privilegiare interventi di adeguamento in poche costruzioni, in modo da raggiungere per queste livelli di sicurezza equiparati alle nuove costruzioni, o piuttosto intervenire su numerosi edifici con più diffusi interventi di rafforzamento locale e/o di miglioramento strutturale. Il meccanismo proposto sposa questa seconda linea, e mediante le consistenti agevolazioni fiscali del SISMABONUS, rappresenta un nuovo approccio che può condurre, in tempi rapidi, a ridurre le vulnerabilità più elevate, portando a una concreta riduzione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta, infatti, una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta e media pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Aumenta al’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, le detrazioni passano rispettivamente al 75% e al’85%. In questo caso le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno sempre ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Come si vede i costi dell’operazione sono in gran parte in capo allo Stato, attraverso gli sgravi fiscali. L'agevolazione fiscale può essere applicata su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.


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