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Notizia 03/05/2013

Canna Fumaria : Si può Installare?


L’analisi dei problemi giuridici sottostanti alle canne fumarie, anche alla luce della normativa dettata in punto dalla L.n.46 del 1990 e dal d.P.R. n.412 del 1993, non può prescindere dalla qualificazione giuridica delle stesse: per quanto concerne la natura giuridica, la Cassazione, con sentenza n.1092 del 29 aprile 1996, ha stabilito che la canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all’art.1117 c.c. e se il contrario non risulta dal titolo, deve ritenersi comune.
Il Supremo Collegio è giunto a tale determinazione richiamandosi all’art.1117 c.c. comma 3 c.c. nella parte in cui individua quali parti comuni dell’edificio le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all’uso comune ricomprendendo la canna fumaria come parte integrante dell’impianto di riscaldamento. Successivamente, però, la Cassazione con sentenza del 17 maggio 1967 n.1033 ha chiarito che la canna fumaria, destinata a servire un determinato appartamento, è da ritenersi di proprietà esclusiva dell’appartamento stesso anche se risulti ricavata nel vuoto del muro perimetrale per tutta l’altezza dell’edificio: essa ben può appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento a cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione di comunione (Cass. 9231/1991).
Giova ricordare che i muri hanno la destinazione sussidiaria di sostenere condutture, fili, etc, a servizio dei singoli appartamenti e che il condomino può usare delle parti comuni di un edificio anche in modo diverso dalla loro utilizzazione normale (Cass.6.12.2004 n.23453).
Orbene l’appoggio di una canna fumaria non altera la destinazione del muro stesso e può ritenersi lecita: è ius receptum che l’installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio, incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino, sia attività lecita che rientra nell’uso della cosa comune, previsto dall’art.1102 c.c. e che, come tale non richiede né interpello né consenso degli altri condomini. La facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti altrui ( per esempio vedute immissioni) e dal divieto di alterare il decoro architettonico dell’edificio.
Il Supremo Collegio è stato costante nell’affermare che:
- sotto l’aspetto della destinazione sussidiaria dei muri perimetrali di sostenere condutture, fili, etc il singolo condomino può innestarvi o appoggiarvi una canna fumaria;
- tale innesto o appoggio non deve far venire meno il pari diritto di godimento e di uso altrui (Cass.20.02.1963 n.400, in GC, 1963,187).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si può affermare, senza dubbio alcuno, che il condomino può installare una canna fumaria in appoggio del muro perimetrale dell’edifico senza richiedere alcun consenso da parte degli altri condomini sempre che ciò non impedisca l’altrui uso o rechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio (Cass.Civile , sez.II, 16 maggio 2000 n.6341; Trib. Napoli 17 marzo 1990; Consiglio di Stato, sez,V, 3 gennaio 2006 n.11 Che si allegano).
Avv. Marco Ramagnano



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Notizia 03/05/2013

Vendita appartamento Condominiale Nuova Riforma Codice Civile


Con la riforma del condominio il nuovo articolo 1117 bis permetterà all’assemblea di incidere sulla titolarità delle cose comuni. In particolare, la maggioranza dei condomini potrà decidere se alcuni beni interessino ancora la collettività dei proprietari e debbano quindi continuare ad appartenere pro indiviso ai condomini, o se debbano assumere “nuova destinazione d’uso”. La maggioranza dei 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi, potrà constatare che è venuta meno l’utilità di impianti e cose comuni, che potranno quindi essere dismessi o ceduti a terzi. In questi casi l’avviso di convocazione sarà affisso “nei locali di maggior uso comune” per almeno trenta giorni e dovrà essere recapitato, mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, almeno venti giorni prima della riunione. Inoltre, la convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, dovrà indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione. La deliberazione dovrà contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai commi I e II dell’art.1117 ter. In tal modo, Impianti e beni dei quali sia venuta meno l’utilità comune muteranno natura, talchè saranno ex parti comuni che si potranno dismettere e quindi cedere ad altri.

Avv. Marco Ramagnano





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