
11/02/2014
Condominio, quando il conduttore ha diritto di voto in assemblea?

Sebbene
l’assemblea condominiale sia, per sua stessa accezione, assemblea dei comproprietari degli appartamenti dell’edificio che danno luogo al condominio, vi sono dei casi specifici in cui al proprietario si sostituisce il conduttore dell’appartamento.
A stabilire questi casi è l’art.
10, legge 27 luglio 1978, n. 392, la cosiddetta “
Legge sull’equo canone”. Nella normativa è disposto che “
il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni”.
Il
conduttore, quindi,
può votare al posto dell’effettivo proprietario nelle delibere sulle spese e relative modalità di gestione di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Si tratta di una facoltà alternativa: può votare o il proprietario o il conduttore.
La scelta normativa è facilmente intuibile: infatti, visto che questo tipologie di spesa grava sul conduttore, il legislatore ha introdotto questa facoltà di voto per permettergli di decidere su una spesa che andrà ad affrontare.
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