28/03/2018
Acqua e condomini morosi
Un condomino moroso non può essere lasciato senza acqua. Lo ha stabilito recentemente il Tribunale di Bologna con l’ordinanza del 15 settembre 2017.
Bisogna ricordare che l’art. 32 Cost. sancisce che: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
In base a questa premessa, si deve verificare se il Condominio possa pretendere dal Tribunale l’autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall’antenna televisiva condominiale, quali consentiti dal 3° comma dell’art. 63 disp. att. c.c. in seguito al rifiuto del condomino al pagamento delle quote condominiali.
Con la riforma del condominio del 2012 (entrata in vigore il 18.06.2013), il legislatore ha dato all'amministratore la possibilità, in caso di mancato pagamento dei contributi protratto per un semestre, di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento superato.
In base a quanto detto, il Tribunale di Bologna ha stabilito “ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite. Certamente non è servizio essenziale l’utilizzo dell’antenna televisiva centralizzata, salvo ad osservare che parte ricorrente non ha allegato alcuno specifico costo ordinario in ordine alla stessa”.
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