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Notizia 28/03/2018

Attività di affittacamere e condominio


Si ha una stanza in più in casa e si vuole intraprendere un'attività turistica per avere dei piccoli introiti di tanto in tanto? Il condominio può opporsi? Per rispondere a questa domanda, bisogna leggere il regolamento condominiale, che potrebbe vietare espressamente attività alberghiere, di pensione, di locanda, di affittacamere o di bed and breakfas. A che il divieto sia valido, il regolamento deve essere stato approvato all'unanimità da tutti i condomini. Bisogna, pertanto, distinguere l’affittacamere come attività continuativa e imprenditoriale dal semplice affitto delle camere che, invece, è occasionale. I contratti di locazione o sub locazione possono avere come oggetto solo una stanza, dove il locatore non offre alcun servizio (cambio biancheria e pulizia dei locali). L'affitto della camera è, quindi, sempre possibile, anche quando il condominio dovesse vietare l'attività di affittacamere. E un inquilino può sub affittare la sua stanza? Dipende dal contratto. Se questo lo vieta, l'inquilino reo può essere sfrattato per violazione di contratto.





Per ciò che concerne i b&b secondo la Cassazione, nonostante la clausola di divieto nel regolamento, è legittimo aprirne uno, salvo che l’esercizio di tale attività comporti pregiudizi seri e concreti per gli altri condomini.


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