
09/12/2015
L'amministratore non può riportare le offese
Commette reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 del Codice Penale, l'amministratore condominiale che, nella lettera inviata a tutto il condominio per riportare quanto accaduto in assemblea, riferisce gli insulti tra due condomini.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 44387 del 3 novembre scorso. Non ha rilevato, secondo la Suprema Corte, che le offese erano state solo riportate nell'ambito del
dovere di informativa che sorge in capo all'amministratore nei confronti dei condomini.
Secondo gli ermellini, infatti, a
prevalere è l'interesse delle persone offese a che non vengano amplificati gli insulti nei loro confronti, cosa che è ovviamente avvenuta inviando la lettera a tutti i condomini in cui venivano riportate tutte le offese espresse.
Sarebbe stato appropriato in questo caso che l'amministratore riferisse tramite lettera che vi erano stati degli insulti e frasi idonee a ledere la reputazione altrui, assolvendo al suo obbligo di informativa nei confronti dei condomini,
senza riportarli esplicitamente in quanto non aveva alcuna utilità.
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