26/11/2015
La responsabilita' dell'amministratore per caduta calcinacci
Con
sentenza n. 46385 del 2015, la Corte di Cassazione Penale ha ribadito l'ordine di responsabilità dell'amministratore condominiale in caso di
caduta di calcinacci dalla facciata.
È specifico compito dell'amministratore, infatti, quello di attivarsi nel caso in cui si palesassero problemi sulle parti comuni dell'unità. A gravare sull'amministratore che non dovesse attivarsi,
l'obbligo ex art 40, secondo comma, c.p. , in cui è stabilito che "non
impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".
Gli ermellini, infatti, hanno chiarito che l'amministratore di condominio "
assume, dunque, una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazione assembleare".
L'amministratore, pur
non potendo intervenire per opere riguardanti la parte estetica della facciata, può, senza sentire prima il consesso condominiale, eseguire dei lavori straordinari per la
messa in sicurezza della stessa, portandone poi relativa rendicontazione per permettere all'assemblea di scegliere il da farsi, in questo modo tutelando i propri interessi La responsabilità dell'amministratore in questo caso è pertanto penale e su di lui grava altresì il pagamento di eventuali danni a terzi.
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