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Notizia 24/06/2015

Doppio conto corrente condominiale: quando è possibile aprirlo?


Come ben sapranno i nostri lettori, l’apertura del conto corrente condominiale è stata resa obbligatoria dalla Riforma del Condominio. L’art. 1129, settimo comma, c.c., infatti, prevede che l’amministratore di Condominio sia “obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”.

Se l’apertura di un conto corrente condominiale, quindi, risulta obbligatoria, diverso è il caso del secondo conto corrente condominiale, il quale non è previsto come obbligatorio ex lege. In tal caso l’amministratore di condominio non potrà aprire autonomamente un secondo conto corrente, ma dovrà essere espressamente autorizzato in sede assembleare. Un secondo conto corrente può essere utile, ad esempio, nel caso di spese di manutenzione straordinaria.

Per quanto attiene alle maggioranze necessarie per l’approvazione della delibera, non richiedendo una maggioranza rafforzata, la delibera può intendersi come validamente approvata, qualora sia approvata con la maggioranza richiesta dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.



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