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Notizia 20/12/2012

Riscaldamento: Come Risparmiare?


Un'interessante articolo che lo studio Tucci mette a disposizione dei suoi iscritti, un tema molto..... "caldo" in questi giorni freddi!!!
Buona lettura e VISITATE il sito http://www.romacondominio.it/ per leggere altre news e novità importanti.

Nella bufera della crisi economica, riuscire a risparmiare sulle bollette è una delle sfide più importanti per gli italiani. Oltre a scegliere sul mercato libero la tariffa gas più adatta alle proprie esigenze, utilizzare il riscaldamento con consapevolezza può portare a risultati piuttosto soddisfacenti. Ad esempio, secondo Sos Tariffe, ridurre la temperatura dei termosifoni di un solo grado consente un risparmio del 6%.



Esiste una serie di buoni comportamenti che, se assunti, permettono di raggiungere il connubio tra ambienti caldi e risparmio in bolletta. E' opportuno, in primis, non superare mai i 20 gradi in casa e ridurre la temperatura durante la notte oppure spegnere direttamente il termosifone. Sarebbe bene utilizzare anche valvole termostatiche, applicandole ad ogni termosifone per diversificare la temperatura del calorifero in ogni stanza, in base all'uso effettivo. Queste valvole sono utili anche per chi ha il riscaldamento centralizzato in quanto abbinabili a contatori individuali che consentono di ripartire i costi condominiali sull'uso effettivo e non più sui millesimi.

L'isolamento termico è migliorabile semplicemente abbassando tapparelle e serrande, installando doppi vetri alle finestre o applicando alle pareti pannelli isolanti. A livello di caldaia è meglio optare per un dispositivo a condensazione con bruciatore modulante, che garantisce la massima efficienza in qualsiasi condizione di funzionamento, anche a carico parziale. Infine, il controllo periodico della caldaia ne migliora il rendimento, evitando incidenti domestici e riducendo i consumi.

Clicca qui per visualizzare il Comparatore per l'energia elettrica di Sos Tariffe http://www.sostariffe.it/energia-elettrica/

A presto . Studio Tucci



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Notizia 16/12/2012

Come riconoscere un buon amminstratore di condominio?


Sempre più persone ci chiedono come riconoscere una buon amministratore di condominio e…aggiungo io una brava persona a cui affidare i nostri soldi per la gestione del condominio frutto dei nostri sacrifici quotidiani, quindi ecco un piccolo vademecum:

1)Sono in molti a preferire un Amministratore che abbia partecipato a corsi di formazione e seminari di aggiornamento professionale. Ricordiamo che tuttoggi sia il corso che l'iscrizione a una Associazione di categoria non sono obbligatori.

2)Fate in modo di poterne attestare la preparazione tecnico-giuridica .Valutate la serietà contattando l'eventuale Associazione d'appartenenza.

3)Fatevi elencare almeno alcuni condominii amministrati cercando di ottenere informazioni circa il suo corretto operato. Gli amministratori con relazioni privilegiate con alcune ditte, di solito non accettano preventivi lavori portati dai condomini e tentano di imporre la loro volontà nelle assemblee di condominio per le decisioni importanti.

4)Evitate di affidare il vostro condominio a amministratori che gestiscano un numero elevato di condomini (che va bene se in uno studio associato di più amministratori): in genere oltre 1000 u.i. si presentano difficoltà nel seguire quotidianamente tutte le situazioni condominiali.

5)Evitate di cadere in mani inesperte. (Per valutare la professionalità, provate a chiedere informazioni basiliari sulla natura giuridica di un Condominio, ripartizione spese, parti comuni, etc.). Ma se non potete farne a meno, attivatevi diligentemente e collaborate come meglio potete. L'interesse principale è il vostro.

6)Assicuratevi che non tolleri ritardi nei pagamenti delle rate spese condominiali e che gestisca un conto corrente intestato al condominio offrendo un rendiconto chiaro e trasparente.

7)Evitate di risparmiare sull'onorario dell'amministratore e di rivolgervi a coloro che si offrono per un compenso basso: un giusto riconoscimento si attesta sui 6,00 - 9,00 euro mensili ad unità immobiliare otre iva e oneri.

Probabilmente si rifarà applicando tangenti ai fornitori di carburante per la caldaia o alle ditte che eseguono lavori edili.
8) Un buon amministratore deve essere avvicinabile e vicino alle esigenze del condominio.

9) E’ da preferire che ha il servizio di condominio on-line , strumento necessario per verificare direttamente da casa l’andamento del condominio, e lo storico dei pagamenti e i vari contratti in essere.

10) Per ulteriori informazioni sull’argomento e per riportare le vostre esigenze, contatte lo Studio Tucci in Roma, saremo lieti di aiutarvi nelle vostre scelte condominiali.

Amministratore Tucci Enrico






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Notizia 14/12/2012

Cosa sono i lastrici Solari e come sono ripartite le spese di manutenzione? Risponde Avv. Ramagano


I lastrici solari sono quelle superfici terminali dell’edificio che hanno la preminente funzione di copertura-tetto, di protezione dell’edificio stesso, oltre ad eventuali funzioni utili, ma accessorie, come spazio praticabile ad usi diversi; essi possono essere costituiti anche da terrazze a livello di appartamenti, purché esplichino la prevalente funzione di copertura dei piani sottostanti.
Dal punto di vista meramente tecnico il lastrico solare di uso esclusivo è quella struttura piana non circondata da soffitti o pareti, costituente tetto dell’edificio e non situata a livello dell’unità immobiliare cui potrebbe essere annessa.
In quest’ultimo caso, la terrazza a livello, è una struttura piana non coperta né circoscritta a soffitti o pareti, ma posta allo stesso livello dell’unità immobiliare cui è annessa e nel contempo costituisce copertura di altra unità immobiliare sottostante (Cass. 16.02.2005 n.3102.Il lastrico solare, ai sensi dell’art.1117 c.c., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio, se il contrario non risulta, in modo chiaro e univoco, dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti o delle altre unità immobiliari, nonché il regolamento accettato dai singoli condomini. Detto lastrico, quale superficie terminale dell’edificio, esercita l’indefettibile funzione primaria di protezione dell’edificio, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, come quello del terrazzo. Qualora tale ultima funzione sia in uso esclusivo a un solo condomino, così come lascia inalterata la presunzione di proprietà comune di cui all’art.1117 c.c., non fa venir meno la sua destinazione primaria all’uso comune, di tale che siffatto uso non realizza la violazione dell’art.1120 c.c.).



Per il Salis (lastrico a livello e terrazza a livello, in RGE, 1981, 989) il lastrico è una forma di copertura dell’edificio, sostituisce il tetto, non è destinato in sé, come invece lo è la terrazza, ad una particolare forma di godimento a favore di chi è titolare del relativo diritto. Mentre, per la terrazza, è concepibile una “copertura”, il lastrico solare, per la sua stessa natura e funzione, è sempre scoperto; nella terrazza esistono, in genere, opere ornamentali (parapetti, porte di accesso, opere di pavimentazione particolari) che di solito mancano nel lastrico. Il lastrico ha quindi una preponderante funzione di copertura dell’edificio, mentre la terrazza ha la prevalente funzione di ampliare il godimento dell’appartamento.
Il lastrico solare, dunque, assolve a due funzioni: quella di copertura dell’edificio e quella di copertura degli appartamenti dell’ultimo piano.
Dal lastrico solare si distingue la terrazza a livello: “il lastrico solare, al pari del tetto, assolvendo essenzialmente il compito di copertura dell’edificio, di regola ne forma parte integrante sia sotto il profilo meramente materiale sia sotto il profilo giuridico, mentre la terrazza a livello “è costituita da una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che, per il modo con cui è stata realizzata, risulta destinata non tanto e non solo a coprire le verticali di edificio sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio ed ulteriore comodità all’appartamento cui è collegata e del quale in definitiva costituisce una proiezione verso l’esterno (sentenze 28.3.73 n.856; Cass.28.4.1986 n.2924).

Avv. Marco Ramagnano



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Notizia 14/12/2012

Date e orari di accensione: se i condomini litigano per il riscaldamento


L'inverno imperversa e come tutti gli anni, il riscaldamento condominiale è uno dei principali motivi di discussione tra vicini di casa. Per rispondere alle domande che ci avete mandato pubblichiamo la prima di due pagine speciali dedicata proprio a questo argomento.

rispondono gli avv. Armandola, Marzano e De Renzis su Kataweb



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Notizia 10/12/2012

Finalmente dalla parte del condominio!


Lo Studio Tucci sta portando avanti un programma di convenzioni e promozioni per i condomini amministrati.
Finalmente qualcosa di veramente diverso!
Visitate il sito alla voce servizi e contattate le ditte convenzionate



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