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Notizia 20/05/2015

Il conto corrente condominiale: caratteristiche, inderogabilità, gestione


Il conto corrente condominiale è divenuto obbligatorio a seguito della “Riforma del condominio”: ex art. 1129, settimo, c.c. è previsto che “L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”.

Tale conto corrente può essere, quindi, indifferentemente di tipo bancario o postale, senza preclusione alcuna per i conti correnti online che stanno prendendo fortemente piede nell’ultimo periodo. Ad essere intestatario del conto è il condominio, in modo che non vi siano particolari problemi in caso di cambio amministratore.

A gestire il conto corrente, così come a firmare per esso, è sempre l’amministratore condominiale, che, ovviamente, non può in alcuna maniera ingenerare confusione tra il conto corrente condominiale e altri conti, ivi compreso, naturalmente, il suo.

L’apertura del conto corrente condominiale è inderogabile anche a seguito di specifica delibera condominiale, la quale è nulla.

Lo stesso settimo comma del 1129 c.c., inoltre, prevede che “ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. Tale norma serve a favorire la completa trasparenza del conto corrente, su cui, spesso, sono depositate ingenti somme di danaro. Come stabilito con sentenza del Tribunale di Salerno del 2011, la norma in esame deriva da “esigenze di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall'effettiva e concreta destinazione delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarità di gestione dei fondi, dall'approvazione dei rendiconti da parte dell'assemblea”.

L’amministratore che non apre il conto corrente oppure che non lo gestisce in maniera chiara e trasparente, può incappare nella revoca ex art. 1129, secondo comma.



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