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Notizia 22/04/2014

L'amministratore puo' delegare il pagamento dei fornitori?


L’amministratore condominiale ha il compito di amministrare la cosa comune, e spesso, in particolar modo, del danaro dei condomini. Proprio questo aspetto del lavoro di amministratore condominiale, lo rende un compito particolarmente delicato e che necessita del massimo della trasparenza e chiarezza.

Questo comporta spesso la necessità di pagare fornitori di beni e servizi. Ma cosa accade se l’amministratore non può pagare personalmente queste incombenze? Ha la facoltà di delegare questo compito?

A dare risposta a questo tedioso quesito, una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Con sentenza n. 8339 del 9 aprile 2014, infatti, gli ermellini hanno sancito l’indelegabilità ad opera degli amministratori condominiali, dei pagamenti verso i debitori, fatti salvi i casi previsti per legge.

Ad autorizzare tale tipo di pagamenti, però, è sempre l’assise condominiale, che può autorizzare tramite votazione assembleare, al pagamento mediante delega ad un terzo. Questa pronuncia chiaramente, risponde alle ratio di chiarezza e trasparenza cui sottende l’amministratore.



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