22/04/2014
L'amministratore puo' delegare il pagamento dei fornitori?
L’amministratore condominiale ha il compito di amministrare la cosa comune, e spesso, in particolar modo, del danaro dei condomini. Proprio questo aspetto del lavoro di amministratore condominiale, lo rende un compito particolarmente delicato e che necessita del massimo della trasparenza e chiarezza.
Questo comporta spesso la necessità di
pagare fornitori di beni e servizi. Ma cosa accade se l’amministratore non può pagare personalmente queste incombenze? Ha la facoltà di
delegare questo compito?
A dare risposta a questo tedioso quesito, una recentissima pronuncia
della Suprema Corte di Cassazione. Con
sentenza n. 8339 del 9 aprile 2014, infatti, gli ermellini hanno sancito l’indelegabilità ad opera degli amministratori condominiali, dei pagamenti verso i debitori, fatti salvi i casi previsti per legge.
Ad autorizzare tale tipo di pagamenti, però, è sempre l’assise condominiale, che può autorizzare tramite votazione assembleare, al pagamento mediante delega ad un terzo. Questa pronuncia chiaramente, risponde alle
ratio di
chiarezza e trasparenza cui sottende l’amministratore.
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