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Notizia 08/07/2015

E' valida la notifica di un atto per il condominio fatta al portiere?


Il codice di procedura civile prevede espressamente dei casi nei quali è valida la notifica di un atto fatta al portiere di un condominio (artt. 140 e 143), ma cosa accade nel caso in cui il portiere riceva un atto da notificare al condominio?

È assodato che gli atti diretti al condominio vadano notificati all'amministratore del condominio, ma nel caso di presenza del portiere, la Cassazione ha espresso un principio ribadito in diverse sentenze, anche recenti, e pertanto da ritenersi ormai assodato.
"Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica -stabiliscono gli ermellini- della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 cod. proc. civ. (Cass. 27 ottobre 2000 n. 14191; Cass. 24 novembre 2005 n. 24798)” (Cass. 26 ottobre 2012 n. 18492).

In conclusione, non possiamo che ritenere l'atto come notificato.



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